Lo statuto

STATUTO APPROVATO DALL’ASSEMBLEA DEI SOCI IL 24/11/1995

Art. 1

L’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, con sede in Firenze, ha per fine di coordinare, favorire ed intensificare, sul piano nazionale ed internazionale, le ricerche e gli studi di preistoria e protostoria.

Per raggiungere questi fini, l’Istituto:

1 – definisce norme di deontologia professionale e scientifica nell’esercizio delle attività relative alla ricerca preistorica e protostorica e ne cura la diffusione;

2 – promuove e patrocina congressi, colloqui ed altre riunioni scientifiche volti a promuovere e sviluppare le conoscenze sulla preistoria e la protostoria;

3 – collabora alle iniziative scientifiche nazionali ed internazionali, ed in particolare a quelle dell’Unione Internazionale delle Scienze Preistoriche e Protostoriche;

4 – svolge azione di stimolo nei confronti dei Ministeri e degli enti pubblici competenti, delle Università, delle Soprintendenze, dei Musei e di altri enti o associazioni per lo sviluppo delle scienze preistoriche e protostoriche e per la salvaguardia, la tutela e la valorizzazione dei materiali, dei siti e dei contesti ambientali dei periodi pre- e protostorici;

5 – elabora proposte sui problemi organizzativi ed istituzionali nel campo della preistoria e protostoria; cura gli interessi professionali generali degli archeologi preistorici e protostorici; contribuisce all’organizzazione della ricerca scientifica ed affronta le problematiche relative agli ordinamenti didattici;

6 – provvede alla pubblicazione della “Rivista di Scienze Preistoriche”, organo dell’Istituto, degli Atti delle riunioni scientifiche dell’Istituto e di monografie su temi di preistoria e protostoria;

7 – favorisce i rapporti dei Soci con altri enti scientifici italiani e stranieri e con autorità e amministrazioni nazionali e locali, in relazione alle attività di studio e di ricerca intraprese dai Soci stessi;

8 – promuove attività nel campo delle prospezioni, degli scavi e dello studio dei reperti ed in qualsiasi altro settore di attività scientifica volta a contribuire al progresso degli studi di preistoria e protostoria; elabora, promuove e sostiene, attraverso le commissioni previste dall’art.11, specifici progetti di ricerca.

Art. 2

Sono Soci ordinari dell’Istituto:

1 – gli istituti e gli uffici periferici dello Stato, delle Università, degli enti pubblici e privati che hanno tra i loro compiti lo studio della preistoria e della protostoria o che comunque contribuiscono al progresso di tali discipline; gli istituti e gli uffici preposti alla tutela, alla documentazione ed alla valorizzazione dei beni culturali che costituiscono la testimonianza della preistoria e della protostoria;

2 – gli studiosi italiani e stranieri che svolgano continuativamente attività di ricerca o di insegnamento universitario nel campo delle scienze preistoriche e protostoriche, o che, specialisti di altre discipline, comunque contribuiscano al progresso di tali scienze.

I titoli di ammissione all’Istituto, sia per le istituzioni sia per i singoli studiosi, sono previsti dalla tabella allegata a questo statuto: la modifica di tale tabella può essere deliberata dall’Assemblea con procedura ordinaria. La richiesta di ammissione all’Istituto da parte di istituzioni viene presentata dal legale rappresentante. La richiesta di ammissione di singoli studiosi può essere presentata dall’interessato o da due Soci ordinari o emeriti. In ogni caso i titoli di ammissione di nuovi Soci ordinari vengono vagliati da un’apposita commissione eletta dal Consiglio Direttivo nel proprio seno con le modalità specificate nell’art.10 del presente statuto; l’ammissione è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Sono Soci emeriti dell’Istituto gli studiosi di cui al punto 2), dopo il collocamento a riposo o comunque dopo il raggiungimento del 75° anno di età.

Sono Soci collaboratori dell’Istituto gli studiosi italiani e stranieri durante il periodo della loro formazione professionale post-laurea e coloro che svolgono, anche in modo non continuativo, ma con risultati scientificamente rilevanti, attività di ricerca nel campo delle scienze preistoriche e protostoriche, o che, in altri settori di ricerca, comunque contribuiscano al progresso di tali discipline.

La richiesta di ammissione può essere presentata dall’interessato o da due Soci ordinari o emeriti.

I titoli di ammissione di nuovi Soci collaboratori vengono vagliati dalla commissione di cui sopra e l’ammissione è deliberata dall’Assemblea, sentito il Consiglio Direttivo.

I Soci emeriti, ordinari e collaboratori possono recedere liberamente dall’Istituto. Nel caso degli Istituti o Uffici di cui al punto 1) il recesso deve essere deliberato dall’organo competente e comunicato dal legale rappresentante al Presidente dell’Istituto.

L’Assemblea può deliberare, su proposta della commissione di cui sopra, l’esclusione dei soci per i quali siano venute meno le condizioni che costituivano il presupposto della loro presenza nell’Istituto e prende atto della decadenza di coloro che non contribuiscono regolarmente, come previsto dall’art.3.

Art. 3

I Soci emeriti, ordinari (persone fisiche) e collaboratori, e gli aggregati di cui all’art.5, sono tenuti al pagamento di una quota fissata annualmente dal Consiglio Direttivo. Il pagamento di tale quota dà diritto a ricevere la “Rivista di Scienze Preistoriche”.

Il Socio che non risulta in regola col pagamento della quota annuale non può esercitare il diritto di voto nelle assemblee e non può essere eletto alle cariche sociali. Il Socio che da più di tre anni non provveda a tale pagamento, nonostante gli inviti a regolarizzare la sua posizione, viene considerato decaduto, previo avviso, con presa di atto da parte dell’Assemblea, come previsto dall’art.2.

Art. 4

Sono Soci corrispondenti gli studiosi stranieri di chiara fama, che abbiano contribuito al progresso delle scienze preistoriche e protostoriche. La loro ammissione, proposta da non meno di cinque Soci emeriti o ordinari, viene sottoposta al vaglio della Commissione di cui all’art.2 comma 3 ed al Consiglio Direttivo e quindi deliberata dall’Assemblea.

Art. 5

Sono Soci benemeriti dell’Istituto enti e persone che contribuiscano con aiuti finanziari e morali al raggiungimento delle finalità dell’Istituto: La loro qualifica è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Sono Soci aggregati dell’Istituto le persone che, desiderando partecipare al raggiungimento delle finalità proprie dell’Istituto, siano proposte da almeno due Soci ordinari o emeriti. La loro ammissione è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 6

Sono organi dell’Istituto:

a – l’Assemblea

b – il Consiglio Direttivo

c – il Presidente

Art. 7

L’Assemblea è costituita dai Soci emeriti ed ordinari. I Soci di cui all’art. 2 punto 1 sono rappresentati da uno studioso scientificamente qualificato, nominato dall’organo competente dell’istituzione o dell’ufficio tra il proprio personale.

Il rappresentante dell’ente consociato, che sia anche Socio dell’Istituto a titolo personale, in seno all’Assemblea dispone comunque di un solo voto. I Soci emeriti, se presenti, hanno gli stessi diritti dei Soci ordinari: se assenti vengono considerati giustificati ed il loro numero non viene considerato ai fini del calcolo del quorum necessario per le delibere.

I Soci possono farsi rappresentare in seno all’Assemblea delegando altri Soci aventi titolo a parteciparvi. Ogni Socio non può avere più di due deleghe.

L’Assemblea:

a – approva, a voto segreto, l’ammissione o la cessazione dei Soci;

b – elegge il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo;

c – delibera l’istituzione delle Commissioni Scientifiche e delle altre commissioni di cui all’art.11 e ne affida il coordinamento ad uno o più Soci;

d – traccia le direttive per l’attività dell’Istituto; approva i bilanci preventivo e consuntivo presentati dal Consiglio e vistati dai Revisori dei conti;

e – delibera in merito alle questioni inerenti alla preistoria ed alla protostoria ed ai relativi problemi istituzionali ed organizzativi, sottoposte dai Soci o dal Consiglio Direttivo.

L’Assemblea è valida in prima convocazione se siano presenti almeno 2/3 dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti. Le delibere sono prese a maggioranza di voti. Per deliberare le modifiche dello Statuto o lo scioglimento dell’Istituto sono richieste la presenza di almeno 2/3 dei Soci ed il voto favorevole di almeno 2/3 dei votanti.

Art. 8

Il Consiglio Direttivo è formato:

a – dal Presidente;

b – da otto Consiglieri;

c – dal Direttore della “Rivista di Scienze Preistoriche”;

d – dai Direttori Generali dell’Istruzione Universitaria, dell’Ufficio Centrale per i Beni AAAAS e dell’Ufficio Centrale per i Beni Librari e le Istituzioni Culturali, che possono farsi rappresentare da funzionari di ruolo dipendenti dalle loro amministrazioni.

Il Presidente ed i Consiglieri sono eletto dall’Assemblea nel proprio seno, mediante votazioni segrete. Per l’elezione del Presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei votanti; qualora essa non sia raggiunta, al quarto scrutinio si procederà mediante ballottaggio tra i due candidati che avranno avuto più voti. Per l’elezione dei Consiglieri ogni Socio esprimerà non più di tre preferenze; risulteranno eletti i Soci che avranno riportato il maggior numero di voti.

I componenti eletti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno un Vicepresidente, un Segretario ed un Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l’anno ed ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne facciano richiesta almeno tre dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo attua le delibere dell’Assemblea, provvede alla nomina del Direttore della “Rivista di Scienze Preistoriche”, predispone i bilanci ed esercita le altre funzioni di sua competenza secondo questo Statuto.

Art. 9

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Istituto, presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo, adotta provvedimenti d’urgenza che dovranno essere sottoposti a convalida da parte del Consiglio Direttivo o dell’Assemblea secondo le rispettive competenze.

In caso di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente o in sua assenza dal consigliere eletto più anziano

Art. 10

La Commissione di cui al comma 3 dell’art.2 è costituita dal Presidente dell’Istituto, che la convoca e ne dirige i lavori (o in sua assenza dal Vicepresidente) e da non meno di quattro consiglieri, nominati dal Consiglio Direttivo nell’ambito dei propri membri elettivi, curando per quanto possibile che nella Commissione siano rappresentate le differenti competenze disciplinari. In caso di necessità la Commissione, eccezionalmente, potrà cooptare di volta in volta singoli studiosi, scelti tra i Soci emeriti o ordinari dell’Istituto.

Art. 11

Su proposta del Consiglio Direttivo o di Soci, l’Assemblea può costituire delle Commissioni scientifiche, allo scopo di approfondire la ricerca ed il dibattito su determinate età della preistoria e della protostoria, o determinati temi, eventualmente finalizzati alla realizzazione di progetti specifici. A ciascuna commissione possono liberamente aderire i Soci emeriti, ordinari e collaboratori.

I lavori di ogni commissione saranno coordinati da un responsabile designato dall’Assemblea, che provvederà alle convocazioni degli aderenti dandone contemporaneamente avviso al Presidente ed ai membri elettivi del Consiglio Direttivo.

L’elenco degli aderenti sarà rivisto ogni biennio a cura del coordinatore, che avrà la facoltà di proporre al Consiglio Direttivo la cancellazione dei nominativi dei Soci che non avranno partecipato all’attività della commissione.

Analoghi criteri e modalità valgono per l’istituzione di commissioni che si occupino di problemi istituzionali ed organizzativi.

Art. 12

Il Direttore della “Rivista di Scienze Preistoriche” viene nominato dal Consiglio Direttivo per un triennio. Qualora non faccia già parte del Consiglio Direttivo, il Direttore ne viene a far parte di diritto dal momento della nomina.

Il Direttore della “Rivista di Scienze Preistoriche” è affiancato da un Comitato di redazione, formato dai membri elettivi del Consiglio Direttivo.

Art. 13

Il patrimonio dell’Istituto è costituito dalle liberalità a tale scopo destinate.

Le entrate annuali dell’Istituto sono costituite:

a – dalle rendite del patrimonio;

b – dai contributi dei Soci;

c – dai contributi ordinari e straordinari di enti pubblici e privati e dalle liberalità non destinate al patrimonio:

d – dal prodotto della vendita delle pubblicazioni e da altre attività dell’Istituto.

L’anno amministrativo e sociale coincide con l’anno solare.

I bilanci vengono predisposti dal Consiglio e sottoposti a due Revisori dei conti designati, uno dall’Assemblea, l’altro dal Ministero competente.

Art. 14

In caso di scioglimento, il patrimonio, le attrezzature e la biblioteca dell’Istituto saranno devoluti al Museo e Istituto Fiorentino di Preistoria.

Art. 15

È data facoltà all’Assemblea di approvare a maggioranza non qualificata un regolamento per il funzionamento dell’Istituto.

Norma transitoria

Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente statuto, il Consiglio Direttivo allora in carica provvederà ad inserire nelle categorie di Soci previste dall’art.2 gli attuali Soci o Membri e aggregati dell’Istituto, provvedimento che sarà sottoposto alla delibera della prima Assemblea utile.

Tabella - Nuovo testo Approvato dall’Assemblea dei Soci del 9 febbraio 2015

La tabella è intesa come allegato allo Statuto ma non vincolato alle norme di modifica dello Statuto stesso. In questo senso è stata interpretata la possibilità prevista dall’articolo 2 dello statuto che consente la modifica della tabella secondo “procedura ordinaria” ossia mediante deliberazione dell’Assemblea con votazione a maggioranza semplice.

  1. a) Dipartimenti ed Istituti universitari ai quali afferiscono insegnamenti di discipline preistoriche e protostoriche effettivamente attivati o altri dipartimenti e/o istituti universitari che comunque contribuiscano al progresso di tali discipline.
  2. b) Istituzioni o Enti di ricerca giuridicamente riconosciuti specializzati nello studio della preistoria e protostoria o in settori disciplinari che contribuiscano al progresso di tali discipline
  3. c) Musei di preistoria e protostoria o che comprendono consistenti sezioni di preistoria e protostoria, aperti regolarmente al pubblico e che abbiano in modo continuativo personale addetto e direzione scientificamente qualificata.
  4. d) Associazioni, Centri e Istituti scientificamente qualificati nelle discipline preistoriche e protostoriche o in discipline rilevanti ai fini dello svolgimento e del progresso della ricerca pre e protostorica, previo vaglio della commissione di cui all’ art.2

Tali enti saranno rappresentati in seno all’Assemblea dell’Istituto da Soci ordinari, in regola con il pagamento della quota, designati dall’ente con nomina formale e mandato almeno annuale.

  1. e) Professori universitari e ricercatori titolari di insegnamenti di preistoria e protostoria o di altri insegnamenti che contribuiscano al progresso di tali discipline e che svolgano abitualmente un’attività finalizzata allo sviluppo delle scienze preistoriche e protostoriche.
  2. f) Ricercatori universitari e funzionari tecnici universitari di VIII e IX livello nel campo della preistoria e protostoria o altre discipline che contribuiscano allo sviluppo di tali scienze
  3. g) Funzionari tecnici scientifici delle soprintendenze con laurea in discipline archeologiche che svolgano prevalentemente attività nel campo della preistoria e protostoria.
  4. h) Ricercatori dipendenti da Istituzioni di cui al precedente punto e che svolgono attività prevalente nel campo della preistoria o della protostoria, o che comunque contribuiscono al progresso delle scienze preistoriche e protostoriche
  5. i) Direttori, Conservatori o altro personale scientificamente qualificato dipendente da Musei di indirizzo preistorico o protostorico o che svolgono attività prevalente nello stesso campo, o comunque finalizzata al progresso di tali scienze.
  6. l) Dipendenti di enti pubblici addetti alla documentazione, conservazione e valorizzazione dei beni culturali che costituiscono testimonianza della preistoria o protostoria, con formazione universitaria di indirizzo preistorico e protostorico
  7. m) “Studiosi che pur non rientrando nelle precedenti categorie hanno conseguito la laurea quadriennale vecchio ordinamento o laurea triennale più formazione biennale del nuovo ordinamento e possono documentare mediante curricula un’attività altamente qualificata almeno quinquennale nel campo delle discipline preistoriche e protostoriche”.

Tali studiosi possono inoltrare domanda solo previa presentazione da parte di due soci ordinari o emeriti.

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